(UNWEB) Perugia, Con l'innalzamento anomalo delle temperature, le condizioni operative all'interno dei siti produttivi del comparto metalmeccanico in Umbria — con particolare criticità per le fonderie, i reparti di stampaggio, carpenteria pesante e i cantieri di montaggio — hanno superato i livelli di soglia biologica accettabili, configurando un rischio imminente per la salute dei lavoratori.
"Da giorni – sottolinea Daniele Brizi, segretario generale Uilm Uil Perugia – riceviamo segnalazioni da parte di lavoratori che sono costretti ad operare in condizioni critiche, con temperature che vanno ben oltre i 35 gradi. L'esposizione combinata a temperature dell'aria elevate, calore radiante (generato da forni e impianti) e alti tassi di umidità relativa sta determinando un quadro di stress termico da calore severo. Tale condizione incrementa esponenzialmente il rischio di infortuni per riduzione della vigilanza psicofisica e può causare patologie acute gravi, fino al colpo di calore (ipertermia), configurabile come infortunio sul lavoro con potenziale esito infausto".
A tal proposito, si richiama la stretta osservanza del quadro normativo vigente imposto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che all'articolo 15 "impone l'eliminazione dei rischi alla fonte e la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" e agli articoli 28 e 29 "obbliga il Datore di Lavoro alla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza, inclusi quelli derivanti da agenti fisici e condizioni microclimatiche".
La normativa c'è, ma viene disattesa. "I Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) – sempre Brizi - devono essere urgentemente aggiornati introducendo l'analisi specifica del rischio da calore. La norma stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori".
Per la quantificazione tecnica del rischio, la Uilm Perugia chiede l'adozione dei rigorosi standard metodologici previsti dalla decretazione e dalle norme tecniche internazionali, nello specifico: la norma UNI EN ISO 7243:2017 per la determinazione dell'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), parametro fondamentale per stimare lo stress termico nei contesti industriali a forte carico termico radiante e la norma UNI EN ISO 7933:2005 per il calcolo del tasso di sudorazione richiesto (PHS - Predicted Heat Strain) nei casi di sforzo fisico prolungato.
"Ci rendiamo conto – commenta Brizi – che intervenire in maniera adeguata e definitiva richieda investimenti importanti, cosa non sempre possibile vista l'andamento generale del comparto metalmeccanico. Ma possono comunque essere messe in atto azioni quali il monitoraggio strumentale continuo, con la rilevazione sistematica degli indici microclimatici nei reparti produttivi tramite idonee centraline microclimatiche, oltre che interventi tecnici e strutturali, ad esempio l'ottimizzazione dei sistemi di ventilazione forzata, estrattori d'aria e schermatura del calore radiante proveniente dai macchinari. Infine, laddove possibile si può optare per una rimodulazione dei carichi di lavoro e dei turni (es. anticipazione dei turni mattutini e posticipazione di quelli serali), prevedendo pause di recupero strutturate in aree confinate e climatizzate, o fornire vestiario e dispositivi di protezione individuale ad alta traspirabilità che non ostacolino la termoregolazione naturale del corpo".
E' inoltre prevista la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "eventi meteo - alte temperature", istituto attivabile qualora le temperature rilevate dai bollettini meteo o quelle "percepite" all'interno dei reparti superino i 35°C (come da linee guida INPS/INAIL), rendendo impossibile il prosieguo delle lavorazioni in sicurezza.
"Si ricorda – conclude il segretario della Uilm di Perugia - che, ai sensi dell'Articolo 44 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere tutelato da qualsiasi conseguenza negativa".


